Frequently asked questions
No, il fondo è stato “solo” costituito, sarà possibile iscriversi al termine della procedura autorizzativa con la Commissione di Vigilanza per i fondi pensione (COVIP).
Il minimo è stato calcolato nell’1,5% dello stipendio annuo lordo riferito all’anno precedente (esempio su 40.000 annui: 600 euro annui)
Si, all’atto in cui il fondo diverrà negoziale.
Sará definito nella sede negoziale da Sindacati e Funzione Pubblica.
No, non è possibile contribuire con il TFS ad alimentare il fondo pensione.
La fonte di alimentazione sarà definita nella sede negoziale da Sindacati/Funzione Pubblica.
No. Il comma 3,art 8 del dlgs 252/2005 (norma madre sulla previdenza complementare) stabilisce che la fonte di alimentazione di un fondo pensione per il personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato è stabilito secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti (in sede negoziale da Sindacati/Funzione Pubblica.). Può quindi essere stabilito che il fondo possa essere alimentato con un contributo ad hoc.
Si. Il contributo datoriale è stato finanziato con 10 mil di euro per il 2022, 20 per il 2023 e 30 per il 2024 grazie alla legge di bilancio 2022 n. 234, art. 1 commi 95, 96 è 97.
Si. Al fondo si può aderire anche un anno prima di andare in pensione, decidendo di poter continuare a contribuire anche dopo la cessazione. I vantaggi fiscali lo rendono un ottimo investimento anche per un anno.
- Deduzione fiscale (secondo l’aliquota massima) del proprio contributo versato ad esempio: su 400 euro annui, 130 euro circa.
- Possibilità di ottenere anche il contributo datoriale (minimo 1% del reddito) potendo quindi contare sul un raddoppio immediato della contribuzione.
- Medesime deduzioni fiscali anche sulla quota datoriale.
- Aliquota Irpef particolarmente vantaggiosa all’atto del pagamento del premio (15% massimo, dalla quale – oltre l’ottavo anno di adesione – si sottrae lo 0,3% per ogni anno di adesione, fino ad un minimo del 9%)